Una delle attività che è possibile svolgere all’interno degli impianti sportivi e per la quale bisogna prestare molta attenzione per non incorrere in accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, è quella di Bar, cioè della somministrazione di alimenti e bevande.
L’attività di Bar è intesa come fornitura e servizio di prodotti alimentari confezionati, pronti o che necessitano di una preparazione minima e che generalmente vengono consumati al banco.
Precisiamo inoltre che quando parliamo di Bar ci riferiamo anche all’attività minimale, intesa come vendita di acqua, snack, panini, bevande, etc.
In particolare, ci si chiede se la gestione del Bar è attività istituzionale, commerciale o commerciale connessa.
Va detto subito che per espressa previsione dell’articolo 148, comma 4 del TUIR, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere decommercializzata, ai sensi del comma 3, quindi, è sempre commerciale.
Come tutte le attività commerciali comporta quindi l’assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali: dall’apertura della Partiva IVA alla dotazione del registratore di cassa, etc.
L’Ente Sportivo può godere però di due importanti agevolazioni nel caso in cui l’attività di Bar sia inquadrata come commerciale connessa a quella Istituzionale o sia svolta in modo occasionale.
1) Attività Commerciale Connessa
L’Ente Sportivo che ha optato per il regime forfettario previsto dalla L. n. 398/91, può godere delle agevolazioni fiscali per lo svolgimento dell’attività di Bar (somministrazione di alimenti e bevande), sia ai fini delle Imposte sui Redditi che ai fini IVA, se rispetta determinati requisiti molto stringenti.
Quali sono le agevolazioni previste da questa Legge?
– Imponibilità pari al 3% dei ricavi ai fini delle Imposte sui Redditi
– Versamento del 50% dell’IVA sulle vendite.
2) Attività Occasionale
Un’altra agevolazione che può essere riconosciuta per l’attività di Bar (somministrazione di alimenti e bevande) svolta dall’Ente Sportivo, è quella prevista dall’articolo 25, comma 2 della L. n. 133/99.
La suddetta norma prevede che per gli enti sportivi che si avvalgono dell’opzione della L. n. 398/91, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 Euro annui complessivamente.
In questo caso si tratta di attività commerciale occasionale.
Qui bisogna precisare che tale agevolazione è prevista solo ai fini delle imposte sui redditi e non anche ai fini IVA.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate richiama la Corte di Giustizia Europea la quale ha osservato che un soggetto, già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini IVA, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzi nella cessione di beni o nella prestazione di servizi.
In Conclusione
L’attività di Bar svolta all’interno degli impianti dagli Enti Sportivi è sempre considerata commerciale.
L’Ente Sportivo può godere delle agevolazioni fiscali, se opta per il regime forfettario della L. n. 398/91 o la svolge in modo occasionale.
Rispettando i requisiti stringenti previsti dalla Legge agevolativa, l’attività di bar all’interno dell’impianto sportivo può godere di tutte le agevolazioni fiscali.
La mancata conoscenza di tali stringenti requisiti può condurre. con un’altissima probabilità, ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, con recupero per lo Stato di imposte in misura piena, di sanzioni e di interessi.