In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla cessione delle quote nelle SSD (Società Sportive Dilettantistiche) alla luce della Riforma dello Sport che in parte entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022.
Fermo restando che la cessione delle quote nelle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) non è mai consentita, da tempo ci si chiede se ciò sia possibile nelle SSD.
Ma andiamo con ordine.
Perché è importante sapere se è possibile cedere le quote delle SSD?
Le ASD e le SSD che hanno determinati requisiti, possono accedere ad agevolazioni fiscali importanti: dalla decommercializzazione delle attività rivolte agli associati e ai tesserati a quelle previste dalla Legge n. 398/91 per lo svolgimento di attività commerciali.
Per godere dei suddetti benefici sia dalla Legge n. 90/2002 sia dall’articolo 148 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), stabiliscono:
- il divieto di distribuzione degli utili in modo diretto e indiretto agli associati delle ASD e ai soci delle SSD.
- l’intrasmissibilità delle quota o contributi associativi.
Il divieto di distribuzione di utili in modo diretto o indiretto è previsto espressamente dall’art. 148, comma 8, lett. a).
La Legge n.289/2002, comma 16, lett. e) prevede l’assenza dello scopo di lucro e il divieto di dividere i proventi tra gli associati, anche in forme indirette.
Il divieto di distribuzione di utili in modo diretto è di immediata comprensione.
Per quanto riguarda, invece, la distribuzione di utili in modo indiretto, sovviene la Legge n. 469/97 che all’articolo 10, comma 6, stabilisce quando si ha in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione.
L’intrasmissibilità della quota o contributo associativo è prevista dall’Art. 148, comma 8, let. f) del TUIR.
Di seguito vedremo la disciplina della cessione delle quote applicabile fino al 31 dicembre 2021 e quella che sarà applicata a partire da tale data.
Prima dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport (fino al 31 dicembre 2021)
La cessione delle quote ad un prezzo superiore al valore nominale
Sulla base del divieto di distribuzione di utili, parte della dottrina sostiene che il divieto di trasmissibilità delle partecipazioni previsto dall’art. 148, comma 8, let. f) vada esteso anche alle SSD, a fortiori nel momento in cui la cessione delle quote avviene ad un prezzo superiore al valore nominale.
In altri termini, il socio potrebbe ottenere gli utili non distribuiti durante la permanenza nella compagine sociale e valorizzarli nel momento della cessione della quote.
Tale tesi è avvalorata anche dall’articolo 90, comma 18, lett. h) che prevede l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Si sostiene pertanto che la cessione delle quote ad un prezzo superiore al valore nominale è sicuramente esclusa.
La cessione delle quote ad un prezzo pari al valore nominale
Per quanto riguarda invece la cessione delle quote al valore nominale, vi sono due tesi.
La prima sostiene che dal combinato disposto dell’art. 148, comma 8, let. f) del TUIR e dall’art. 90, comma 18 lett. h) e l) della L. 289/90 si può trarre che neppure la cessione al valore nominale è consentita. Su questa tesi la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (CTR della Lombardia Sez. XXII, sent. n. 3088 del11 luglio 2017) ha statuito che le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili e, conseguentemente, il socio che recede dalla società non ha diritto ad ottenere alcun rimborso.
La seconda, avvalorata anche da uno studio del Notariato n. 5271/1 del 17/09/2004, sostiene, invece, la possibilità di cedere la quota al valore nominale perché altrimenti si verificherebbe un conflitto con le norme del codice civile, in particolare con l’art. 2469 il quale prevede che: “le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo“.
Nel momento in cui si vieta la trasmissibilità delle quote, per questo orientamento, si deve riconoscere il diritto di recesso del socio previsto dall’art. 2473 del Codice Civile con la conseguenza di garantire anche il rimborso della quota che viola l’art. 148, comma 8, lett. b) del TUIR.
Cosa cambierà con l’entrerà in vigore della Riforma dello Sport (dal 1 gennaio 2022)?
La Riforma dello Sport stabilisce che le SSD possono provvedere alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (comma 3, dell’art. 8, del D.LGS. n. 36 del 2021).
Stabilisce, inoltre, che per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 (comma 4, dell’art. 8, del D.LGS. n. 36 del 2021).
La Riforma dello Sport pertanto consente la cessione delle quote nelle SSD sia al solo valore nominale che a un prezzo superiore nei limiti previsti dal DLGS N. 36/21.
Conclusioni
Possiamo concludere che fino all’entrata in vigore della Riforma dello Sport (fino al 31 dicembre 2021), per le SSD sussiste il divieto di cessione delle quote ad un prezzo superiore al valore nominale ed è dubbio se sia consentita la cessione al valore nominale.
Dopo l’entrata in vigore della Riforma dello Sport (dal 1 gennaio 2022), la cessione delle quote nelle SSD sarà possibile non soltanto al valore nominale, ma anche ad un prezzo superiore benché nei limiti stabiliti dalla Legge.
Riteniamo che in quest’ultimo caso, molto probabilmente, sarà necessario procedere ad una modifica statutaria stante che la disciplina attuale del contenuto dello statuto delle SSD è modellata sulla base del divieto di distribuzione degli utili in funzione dell’assenza di scopo di lucro.
Seguiremo con attenzione l’evoluzione della prassi e della giurisprudenza per quanto riguarda l’interpretazione e l’applicazione delle nuove norme in discorso.