Il 7 luglio 2022 il Governo ha approvato, in esame preliminare, uno schema di Decreto Legislativo con cui si prevede di introdurre delle disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della Legge Delega 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo (Riforma dello Sport).
Naturalmente, si tratta di una bozza che potrebbe subire ulteriori modifiche prima di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore.
In questo articolo, vedremo le principali modifiche e integrazioni che potrebbero essere apportate attraverso la suddetta bozza di Decreto Legislativo alla Riforma dello Sport del 2021.
Forme Giuridiche (modifica dell’art. 6 – D.Lgs. 36/2021)
Gli Enti Sportivi potranno assumere la forma di Associazioni, Società di Capitali, Cooperative ed Enti del Terzo Settore.
Rispetto alla suddetta bozza, il Testo del 2021 prevede le Società di Persone ed esclude le Cooperative.
Amatori e Volontari (modifica artt. 29 e 34 – D.Lgs. 36/2021)
Lo schema di Decreto Legislativo prevede l’abolizione della categoria degli amatori e la sua sostituzione con quella dei volontari, come prevista dal Testo Unico del Terzo settore.
I volontari non potranno essere remunerati in alcun modo, ma potranno ricevere rimborsi relativi a spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto rese al di fuori dell’ambito di residenza.
Lavoro sportivo (modificati gli artt. 25, 28 e 36 – D.Lgs. 36/2021)
Lo schema di Decreto ricomprende, tra i lavoratori sportivi, anche i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni sportive disciplinate dall’Organismo Sportivo, escluse quelle di carattere amministrativo-gestionale.
Inoltre, abolisce le attività di lavoro sportivo occasionale. Pertanto, il lavoro sportivo potrà costituire solo oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, lo schema introduce una presunzione di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa se:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Gli Enti Sportivi dovranno comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo che equivarrà alla comunicazione al Centro per l’impiego.
Non saranno soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
Ai fini fiscali, per lo sport dilettantistico i compensi concorreranno alla formazione del reddito solo per la parte eccedente i 15.000 Euro annui (attualmente, 10.000 Euro).
Ai fini contributivi, per i compensi sportivi vi sarà l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente i 5.000 Euro.
Apprendistato (modifica dell’art. 30 – D.Lgs. 36/2021)
Sarà consentito alle società professionistiche di sottoscrivere contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dell’età di 15 anni.
Attività Diverse (modifica dell’art. 4 – D.Lgs. 36/2021)
Saranno esclusi dal computo delle “attività diverse” rispetto alle “attività principali”, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Attendiamo la pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale per approfondire tutte le modifiche che