Le Locazioni degli Impianti Sportivi: tra IVA e Imposta di Registro

Il regime IVA

Come è trattato ai fini IVA il canone di locazione che grava sugli enti no profit, ASD e SSD senza scopo di lucro nel momento in cui l’oggetto del contratto di locazione è un bene immobile strumentale all’attività istituzionale dell’ente? Ad esempio un campo di basket, un campo da tennis, un campo da calcio, una piscina e così via?

L’art. 10, comma 1, n. 8) del DPR 633 del 1972, come modificato dall’art. 9 del Dl n. 83 del 22 Giugno 2012, stabilisce che sono esenti IVA, tra l’altro, le locazioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, salvo che nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

Nella sua formulazione precedente alla suddetta modifica, l’articolo in parola per le cessioni  di  fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali  dei gruppi catastali B, C, D, E, A10 che per le loro caratteristiche non erano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, prevedeva l’imponibilità ad IVA obbligatoria qualora il locatario fosse:

  1. soggetto passivo Iva con diritto alla detrazione pari o inferiori al 25%;
  2. soggetto che non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni.

Con la modifica del 2012 viene meno questo requisito soggettivo e le locazioni di fabbricati che sono strumentali per caratteristiche sono soggette al regime “naturale” di esenzione, salva la possibilità per il locatore di optare per l’applicazione dell’imposta nel relativo contratto di locazione.

Tale regime si desume anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E  del 28/06/2013 che si riferisce  chiaramente all’’esercizio dell’opzione da parte del locatore per l’applicazione dell’IVA, ritenendo dunque regola generale l’esenzione per le cessioni dei suddetti fabbricati strumentali. 

Le imposte di Registro

Un altro aspetto importante in tema di locazione di immobili strumentali riguarda le Imposte di registrazione.

Come recita la circolare appena menzionata, le locazioni di immobili strumentali, in deroga al principio di alternatività IVA/registro – ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 5, comma 1, lett. a-bis), della Tariffa, parte prima, del medesimo testo unico – scontano l’imposta di registro in misura proporzionale (1 %) indipendentemente dal regime IVA di imponibilità o di esenzione al quale la locazione è soggetta.